L’art. 211, comma 1, introduce una novità nel Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016) rappresentata dal parere vincolante dell’ANAC su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, in relazione a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. Si tratta di un istituto che va inquadrato nella logica dell’Alternative Dispute Resolution (ADR), vale a dire dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie che, anche a seguito di una revisione della tradizionale posizione di chiusura per l’utilizzo di tali istituti nelle controversie in cui venga in rilievo l’esercizio del potere amministrativo, risultano infatti potenziati nel nuovo Codice dei contratti proprio perché il legislatore ha cercato di dotarsi di meccanismi in grado di ridurre il pesante contenzioso in materia di appalti pubblici che affolla le aule giudiziarie. La peculiarità dell’istituto è costituita dal fatto che il legislatore ha previsto un parere facoltativo ad efficacia vincolante, per le parti che «abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito». Si tratta dunque di un istituto caratterizzato da una vincolatività a soggettività variabile; il Consiglio di Stato si è espresso più volte in argomento rilevando che l’inquadramento più convincente del parere vincolante è quello che lo riconduce nell’alveo delle ADR, sia pure con tratti di specialità, rappresentati dal fatto che la procedura riposa sulla volontà delle parti, in base a un sistema binario, a seconda che vi sia o meno l’assenso all’efficacia vincolante del parere, e sfocia in un atto amministrativo che, quando ha efficacia vincolante, può essere impugnato in sede giurisdizionale.
Art. 211 pareri di precontenzioso dell’ANAC / Santoro, Marialuisa. - (2017), pp. 2962-2982.
Art. 211 pareri di precontenzioso dell’ANAC
Santoro Marialuisa
2017
Abstract
L’art. 211, comma 1, introduce una novità nel Codice dei contratti (d.lgs. n. 50/2016) rappresentata dal parere vincolante dell’ANAC su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, in relazione a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. Si tratta di un istituto che va inquadrato nella logica dell’Alternative Dispute Resolution (ADR), vale a dire dei metodi alternativi di risoluzione delle controversie che, anche a seguito di una revisione della tradizionale posizione di chiusura per l’utilizzo di tali istituti nelle controversie in cui venga in rilievo l’esercizio del potere amministrativo, risultano infatti potenziati nel nuovo Codice dei contratti proprio perché il legislatore ha cercato di dotarsi di meccanismi in grado di ridurre il pesante contenzioso in materia di appalti pubblici che affolla le aule giudiziarie. La peculiarità dell’istituto è costituita dal fatto che il legislatore ha previsto un parere facoltativo ad efficacia vincolante, per le parti che «abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito». Si tratta dunque di un istituto caratterizzato da una vincolatività a soggettività variabile; il Consiglio di Stato si è espresso più volte in argomento rilevando che l’inquadramento più convincente del parere vincolante è quello che lo riconduce nell’alveo delle ADR, sia pure con tratti di specialità, rappresentati dal fatto che la procedura riposa sulla volontà delle parti, in base a un sistema binario, a seconda che vi sia o meno l’assenso all’efficacia vincolante del parere, e sfocia in un atto amministrativo che, quando ha efficacia vincolante, può essere impugnato in sede giurisdizionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.